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Risparmio enegetico
DPR 26 AGOSTO 1993 N. 412 - DPR 21 DICEMBRE 1999 N. 551
Proprietari di casa, inquilini e amministratori condominiali sono i destinatari del regolamento di attuazione sancito dal DPR n° 412 del 26 agosto 1993 , modificato dal DPR n° 551 del 21 dicembre 1999 dalla legge 10/91 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
Nel decreto di attuazione(finalizzato ad un risparmio energetico nel settore del riscaldamento degli edifici,ad una riduzione dell’inquinamento ambientale e ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti) hanno incrementato le responsabilità e gli adempimenti di installatori e manutentori.
CHI E’ RESPONSABILE?
Responsabile del funzionamento e della manutenzione ordinaria è l’occupante dei locali (proprietario, inquilino, usufruttuario) o il suo rappresentante (amministratore condominiale) oppure un altro soggetto da lui delegato (terzo responsabile).
Responsabile della manutenzione straordinaria dell’impianto è, invece, il proprietario dei locali o il suo rappresentante oppure altra persona delegata (terzo responsabile).
CHI E’ IL TERZO RESPONSABILE?
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto , se non possieda i requisiti necessari , deve affidare le operazioni a soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti ( legge 46 del 5 marzo 1990)
Il terzo responsabile deve essere unico per la gestione della manutenzione ordinaria, straordinaria e l’esercizio dell’impianto e deve possedere conoscenze tecniche, economiche ed organizzative adeguate alla complessità dell’impianto a lui affidato.
L’ atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, lo espone alle sanzioni amministrative previste dalla legge 10/91,
Il terzo incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza.
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di contratti particolari (art. 6 dpr 551 del 21 dicembre 1999).
Il terzo nominato responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve comunicare entro sessanta giorni la propria nomina all’ente locale competente per i controlli ( legge 10/91); al medesimo ente vanno comunicate eventuali revoche, dimissioni o variazioni di consistenza o titolarità dell’impianto.
Il nome del terzo responsabile deve essere riportato con evidenza sul libretto di impianto o sul libretto centrale
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
DPR 26 AGOSTO 1993 N. 412
DPR 21 DICEMBRE 1999 N. 551
DECRETI LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 n° 192 e DECRETI LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311
Il decreto legislativo 192/05 modificato dal decreto legislativo 311/06 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto in accoglimento della Direttiva europea 2002/91
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
DPR n. 59 del 2 APRILE 2009
Contiene il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
Il Regolamento è diretto in particolare a quelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, mentre in presenza di normativa regionale questa prevarrà su quella nazionale.
Dal punto di vista pratico, la novità più importante per i cittadini sarà costituita dal fatto che per gli immobili con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione di nuovo impianto termico o sostituzione di quello esistente, bisognerà dare la preferenza ad una tipologia di impianto centralizzato anziché autonomo.
Un passo inverso rispetto alla tendenza degli ultimi anni verso il riscaldamento autonomo
Infatti la tecnologia attuale permette la contabilizzazione dei consumi, anche in caso di riscaldamento centralizzato, in base alle singole unità abitative o anche in base ai singoli radiatori.
Lo stesso provvedimento prevede che, in caso di nuovo impianto o sostituzione della caldaia, questo sia provvisto di sistemi per la contabilizzazione individuale e per la termoregolazione di ogni appartamento.
Il decreto attuativo prevede anche delle nuove indicazioni per quanto riguarda la periodicità minima da osservare per la manutenzione e i controlli degli impianti.
I nuovi termini da rispettare per i controlli saranno i seguenti:
- 1 anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
- 2 anni per gli impianti inferiori a 35 kW con anzianità di installazione superiore agli 8 anni e per gli impianti a camera aperta installati nei locali abitati;
- 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni di anzianità.
DPR n. 59 del 2 Aprile 2009
RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA LAZIO
Con il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, la Regione Lazio si è dotata di un innovativo strumento per gestire, combattere e migliorare i livelli di inquinamento atmosferico del nostro Territorio.
Il Piano descrive in modo unitario per tutta la Regione le strategie e le azioni per migliorare stabilmente la qualità dell'aria e disegna un quadro d'insieme delle azioni da attuare sul Territorio. Queste azioni sono rivolte ai settori che, in modo diretto od indiretto, contribuiscono alle emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare: mobilità, urbanizzazione ed attività produttive.
Nel Lazio l'inquinamento atmosferico interessa principalmente le aree urbane, le grandi infrastrutture stradali e i poli industriali. Nelle aree urbane, in particolare, la principale causa dell'inquinamento atmosferico è il traffico veicolare, che è all'origine di elevate concentrazioni di inquinanti, il cui accumulo può essere aggravato da condizioni atmosferiche sfavorevoli alla dispersione. Le criticità più urgenti sono legate soprattutto alle elevate concentrazioni di polveri sottili PM10 e di biossido di azoto NO2, che comportano l'alterazione della composizione chimica dell'atmosfera ed influenzano quindi la qualità dell'aria che respiriamo.
Per mitigare questi problemi, il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria ha individuato due i principali obiettivi: risanare la qualità dell'aria dove si sia accertato il superamento dei valori limite degli inquinanti e mantenere la qualità dell'aria nelle zone in cui non si rilevino criticità.
Le misure identificate dal Piano riguardano tutti i Comuni del territorio regionale e si differenziano in funzione della loro caratterizzazione atmosferica.
I Comuni, in particolare, sono stati suddivisi in tre zone, in base ai livelli di inquinamento e per ciascuna di esse state previste misure d'intervento specifiche. La prima zona include i centri urbani di Roma e Frosinone, dove si sono osservate le maggiori criticità, sia per entità del superamento dei limiti di legge sia per la quantità di popolazione esposta. La seconda comprende i Comuni dove è stato accertato l'effettivo o elevato rischio di superamento del valore limite da parte di almeno un inquinante. La terza zona comprende infine i Comuni a basso rischio di superamento dei limiti.
Responsabili dell'attuazione e della buona riuscita del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, e quindi del miglioramento delle nostre condizioni di vita e della qualità ambientale, non sono solo le Istituzioni e i servizi pubblici direttamente competenti, ma tutta la collettività, chiamata ad adottare ogni giorno quei comportamenti in grado di ridurre l'inquinanto dell'aria.
Per gli impianti di riscaldamento è stata resa obbligatoria la contabilizzazione nei condomini e la trasformazione a gas degl'impianti termici
La norme di attuazione della Regione Lazio
Proroga al 31/12/2015
Sicurezza Impianti
Gli Impianti termici si suddividono in due categorie superiori a 35 Kw e inferiori a 35 Kw e possono eseere alimentati a Gas o a gasolio e con relativi decreti sono stabilite le regole da rispettare per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici
Per gli impianti a gasolio il Decreto Ministeriale 28 aprile 2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
D M 28/04/2005
Per gli impianti a gas superiori a 35 Kw il Decreto Ministeriale del 12/04/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
D M 12/04/96
Per gli impianti a gas inferiori a 35 Kw viene utilizzata la Norma UNI 7129
Questa norma detta le regole per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da combustibili gassosi e comprende l'installazione di tutti gli apparecchi a gas con potenze inferiori a 35 Kw ( cucine caldaie murali scaldaacqua a gas e..)
UNI 7129 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione
Oltre a queste norme per la sicurezza degli impianti per gli impianti con potenza superiore a 35 Kw che devono essere denuciati all ISPESL con la presentazione di un progetto
Secondo il Decreto Ministeriale 01/12/1975. Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
Da questo decreto sono state tratte le norme contenute nelle Raccolte H, R e F
In questa norma sono elencate le apparecchiature che deve essere dotata una caldaia per essere sicura e il dimensionamento degli apparati di sicurezza
ISPESL Raccolta R 2009